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REGOLAMENTO
I prezzi e le descrizioni presenti
in questo Catalogo Generale On Line rispecchiano
quelle pubblicate sui cataloghi cartacei presenti nella nostra
agenzia di viaggio.
Eventuali variazioni ai pacchetti
proposti vengono sempre tempestivamente comunicati.
Vi invitiamo inoltre a prendere
visione delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita
di Pacchetti Turistici pubblicate sui cataloghi
cartacei.
Alleghiamo ora la parte delle Condizioni
Generali comune a tutti i Tour Operator :
1) PREMESSA.
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dellart.2 n.1 decreto legislativo n.111 del
17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di
durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o
allalloggio (omissis) ....... che costituiscano parte
significativa del pacchetto turistico.
2) FONTI
LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad
oggetto lofferta di un pacchetto turistico, è regolato,
oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle
clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al
Consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da
fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì
disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonchè dal
sovracitato Decreto Legislativo 111/95.
3)
PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo, se del caso elettronico, compilata in ogni sua parte e
sottoscritta dal cliente.
Laccettazione delle prenotazioni è subordinata alla
disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
lorganizzatore invierà conferma al cliente anche presso
lagenzia di viaggi venditrice. Lagenzia di viaggio
venditrice, in possesso di regolare licenza, rilascerà al
consumatore, ai sensi dellart. 6 del Decr. Legisl. 111/95,
copia del contratto solo se già in possesso della conferma di
cui al precedente paragrafo. Si dà atto che lagenzia di
viaggio venditrice ha nei confronti dellorganizzatore, la
veste giuridica di intermediario ai sensi dellart.1.3 CCV
oltre che di venditore ex. art.4 decr. legisl. 111/1995,
acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale
mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno
fornite dallorganizzatore in regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in
tempo utile prima dellinizio del viaggio.
4) PAGAMENTI
La misura dellacconto da versare alla conferma della
prenotazione ovvero allatto della richiesta impegnativa e
la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato
il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato ricevimento da parte dellorganizzatore dei
pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la
risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli
ulteriori danni subiti dallorganizzatore. Peraltro
lorganizzatore riconoscerà come regolarmente avvenuti i
pagamenti direttamente effettuati dal consumatore allagente
di viaggio suo mandatario conformemente agli accordi conclusi per
iscritto tra lo stesso organizzatore e questultima.
5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.
Esso potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la
partenza e soltanto in proporzione alla variazione di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e
negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai
costi di cui sopra in vigore alla data riportata nel programma
(vedasi validità quote).
6) RECESSO
DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.5 in misura
eccedente il 10%;
- modifica significativa di altro elemento essenziale del
contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato)
proposto dallorganizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore.
- Impossibilità di partecipare al viaggio in conseguenza di
grave inadempimento dellorganizzatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente
diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo
equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento
di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della
differenza di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta il
rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione
(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto lavviso di
cui al primo comma. In difetto di espressa comunicazione entro il
termine suddetto, la proposta formulata dallOrganizzatore
si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al
di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata
- indipendentemente dal pagamento dellacconto di cui
allart. 4 1° comma - oltre alla quota di apertura pratica,
la penale del 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni
prima della partenza, la penale del 30% della quota di
partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza,la penale
del 50% della quota di partecipazione da 14 a 10 giorni prima
della partenza, la penale del 75% della quota di partecipazione
da 9 a 4 giorni (lavorativi escluso sabato) prima della partenza,
penale del 100% della quota di partecipazione dopo tali
termini.Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
7)
ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
Nellipotesi in cui, prima della partenza,
lorganizzatore comunichi la propria impossibilità di
fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore
potrà esercitare alternativamente, i diritti di cui al secondo
comma del precedente art. e nelle modalità di cui al successivo
3° comma, sempre che lannullamento non dipenda da fatto a
lui imputabile.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche
quando lannullamento dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo, nel
Programma fuori catalogo.
8)
CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO
Gli effetti del recesso del consumatore o dellannullamento
del pacchetto turistico sono compiutamente disciplinati dai
precedenti articoli 6 e 7 che sostanzialmente riproducono il
disposto degli artt.12 e 13 decr. Legisl. 111/95. Pertanto esse
rispettano il giusto equilibrio tra le parti contrattuali anche
in virtù del dettato dellart.1469 ter cod.civ. (introdotto
dalla l.52/96 di attuazione della direttiva 93/13 CEE del
Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori) secondo cui non sono vessatorie le
clausole che riproducono disposizioni di legge.
9) MODIFICHE
DOPO LA PARTENZA
Lorganizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nellimpossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne
un fatto proprio del contraente una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale
differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dallorganizzatore venga
rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni,
lorganizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per
il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di
posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.
10)
SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:
a) lorganizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del
cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai
certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi
di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione
del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente
rinunciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi allorganizzatore tutte
le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura
che gli verrà quantificata allatto della comunicazione
della cessione ovvero preventivamente a seguito di sua specifica
richiesta. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il
cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonchè degli
importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
11) OBBLIGHI
DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o
di altro documento valido per tutti i paesi toccati
dall'itinerario, nonchè dei visti di soggiorno e di transito e
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi allosservanza della regole
di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni
fornitegli dallorganizzatore, nonchè ai regolamenti ed
alle disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che lorganizzatore dovesse subire a causa
della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire allorganizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per lesercizio del diritto di surroga di questultimo
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso lorganizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
allorganizzatore, allatto della prenotazione, quei
particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile lattuazione
12)
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto
nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata
dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della
CE cui il servizio si riferisce - al fine di indicare nel
dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistemazioni
alberghiere offerte e di rendere consapevole ed informata la
scelta del consumatore - il tour operator si riserva la facoltà
di fornire una propria valutazione qualitativa della struttura
ricettiva.
13) REGIME DI
RESPONSABILITA
Lorganizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a
motivo dellinadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi che levento è derivato da fatto
del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
questultimo nel corso dellesecuzione dei servizi
turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dallorganizzazione del viaggio, ma è
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale
responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14) LIMITI
DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dallorganizzatore per danni alla
persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità
risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha
determinato la responsabilità; e precisamente la Convenzione di
Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo
modificato allAja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV)
sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962
sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970
(CCV) sulla responsabilità dellorganizzatore. In ogni caso
il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona
non può superare limporto di 5.000 Franchi oro
germinal per qualsiasi altro danno previsto dallart.
13 n° 2 CCV.
15) OBBLIGO
DI ASSISTENZA
Lorganizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza
al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto.
Lorganizzatore non è responsabile nei confronti del
consumatore per linadempimento da parte del venditore degli
obblighi a carico di questultimo.
16) RECLAMI E
DENUNCE
Il consumatore, ai sensi dellart.19 n.2 d.lgs.111/95, deve
denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo,
allorganizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto
turistico, nonchè le inadempienze nella sua organizzazione o
realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non
immediatamente riconoscibili, entro e non oltre 10 giorni
lavorativi dalla data del previsto rientro presso la località di
partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di
esecuzione delle prestazioni turistiche, lorganizzatore
deve prestare al consumatore lassistenza richiesta dal
precedente art.15 al fine di ricercare una pronta ed equa
soluzione. Analogamente dovrà provvedere lorganizzatore,
anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi,
garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del
consumatore.
17)
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli
uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dallannullamento del
pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18) FONDO DI
GARANZIA
E prevista listituzione presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri di un Fondo nazionale di Garanzia cui il
consumatore può rivolgersi, ai sensi dellart. 21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del
venditore o dellorganizzatore, per la tutela delle seguenti
esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve
altresì fornire unimmediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21
n.5 decr. legisl. n.111/95.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI
A)
DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto lofferta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6;
artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per
quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione.
B) CONDIZIONI
DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 6;
art.7; art.8; art. 9 1° comma; art. 10; art. 15; art. 17.
L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di
pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore.
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi
turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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Tel. 02 96788031 Fax 02 96781902
Via 4 Novembre 69 - 21040 UBOLDO (Varese) |
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02 9678 8031 |
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